Secondo l’art. 1754 del Codice Civile, mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esseda rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. L’articolo 1755 indica che il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti (2950), se l’affare è concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.